A.T.O.M.

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        Statuto

 
  In vigore da Gennaio 2021 con migrazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)

“Associazione Malati e Trapiantati di Organi ODV” - “ A.T.O.M. ODV ”

Titolo I - COSTITUZIONE

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede, Durata

Ai sensi dell’articolo 36 del Codice Civile, l’Associazione Malati e Trapiantati di Organi A.T.O.M. con sede legale in Torre del Greco in vico 1° Cappuccini n.2 e costituitasi in data ventiquattro aprile millenovecentonovantasei, attualmente già inclusa nel Registro regionale del Volontariato della Campania; 1. a far data dal presente atto, ai sensi dell’art.32 e seguenti del Decreto legislativo 3 Luglio 2017 n.117 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e, in quanto compatibile del Codice Civile, è costituita l’associazione riconosciuta denominata A.T.O.M. Associazione Malati e Trapiantati di Organi, in forma di organizzazione di Volontariato; 2. L’Associazione utilizza negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione rivolta al pubblico la denominazione “Associazione Malati e Trapiantati di Organi ODV” oppure “A.T.O.M. ODV”; 3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Torre del Greco; l’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Torre del Greco è disposta con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria; 4. L’Associazione opera in Torre del Greco, su base provinciale, regionale e potrà istituire ulteriori sedi operative o secondarie in tale ambito territoriale ed extraterritoriale fuori regione tramite delibera del Consiglio Direttivo; 5. L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Principi Scopi e Finalità

L’associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

1. L’A.T.O.M. ODV è un’associazione senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, che per il suo funzionamento si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, della democrazia e del pluralismo. 2. L’A.T.O.M. ODV svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi le attività di cui al successivo art. 3 avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone associate; l’A.T.O.M. ODV si ispira inoltre a principi di non discriminazione e pari opportunità, integrazione, pubblicità e trasparenza, di cui all’art. 63, c.3, del Codice del Terzo settore. 3. L’A.T.O.M. ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, coordina iniziative attraverso i propri associati, attività o iniziative di interesse comune, attraverso lo scambio di informazioni e buone pratiche, la progettazione e la gestione. 4. L’A.T.O.M. ODV attiva processi di sostenibilità economica delle iniziative attraverso progettazione condivisa e pratiche innovative, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni del territorio e del mondo profit, promuovendo le pratiche di trasparenza e accountability del Terzo settore.

Art. 3 – Attività

1. L’associazione si propone quale soggetto organizzatore, gestore ed erogatore di servizi specifici di tipo: formativo, informativo, tecnico nell’ambito del Terzo Settore aventi per obiettivi la solidarietà sociale, la promozione, la diffusione di una cultura della solidarietà e delle buone pratiche del volontariato, senza distinzione tra cittadini associati e cittadini non associati, favorendo scambi con altre organizzazioni di volontariato.

2. L’associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, c.1, del D.L. N.117 3 Luglio 2017 CTS:

• interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a art. 5, c.1, CTS);

• prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c art. 5, c.1, CTS);

• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d art. 5, c.1, CTS);

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i art. 5, c.1, CTS);

• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k art. 5, c.1, CTS);

• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l art. 5, c.1, CTS);

• servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p art. 5, c.1, CTS);

• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o

di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u art. 5, c.1, CTS);

• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v art. 5, c.1, CTS);

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w art. 5, c.1, CTS);

• protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. y art. 5, c.1, CTS)

3. In particolare l’associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo; nel rispetto delle norme del Capo II, Titolo VIII, CTS; nell’ambito delle attività di interesse generale e in ottemperanza alle norme del CTS; persegue le proprie finalità nello specifico svolgendo i seguenti servizi: - assistenza di tipo sanitario e socio-sanitario ai malati in attesa di trapianto, ai già trapiantati di organi e in lista di attesa in altre regioni verso i rispettivi centri trapianto in Italia o all’estero - assistenza sociale ad anziani, malati, persone non autosufficienti, invalidi al 100% e portatori di handicap - assistenza e sostegno a soggetti diversamente abili, socialmente svantaggiati e a coloro che versano in condizioni di disagio temporaneo e permanente - assistenza a soggetti con problemi di emarginazione condizionanti lo stato di salute e a coloro che sono impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali; - assistenza e sostegno a contrasto della povertà educativa - sociale, diffusione della solidarietà tra i cittadini e tra le altre reti associative per impiegare il proprio tempo a favore dei soggetti socialmente più deboli, culturalmente svantaggiati - assistenza a soggetti diversamente abili e per il reinserimento nella vita sociale di persone socialmente svantaggiate, che versano in condizioni di disagio temporaneo e permanente - organizzazione di corsi di formazione (teorici e pratici) sullo sviluppo di attività manuali nel campo dell’artigianato locale, per favorire l’inserimento lavorativo/professionale di soggetti diversamente abili e per il reinserimento nella vita sociale di persone socialmente svantaggiate, che versano in condizioni di disagio temporaneo e permanente - promozione dell’arte della manualità nel rispetto delle antiche tradizioni attraverso: a) ideazione, creazione, sviluppo dell’intero ciclo di produzione nel campo della ceramica e terracotta per la produzione di manufatti relativi al presepe napoletano;

b) esposizione di mostre artistiche per la valorizzazione dell'arte presepiale napoletana in cui siano presenti gli aspetti artistici e sociali da cui traggono origine le opere, nel contesto del territorio di riferimento - promozione di attività ludiche e sociali a scopo di intrattenimento quali: riunioni, incontri, convegni medico-scientifici, viaggi turistici verso mete religiose, manifestazioni di sorte locali, lotterie di beneficenza, raccolta fondi, mostre presso case di riposo, luoghi di sofferenza, luoghi di aggregazione religiosa quali associazioni e chiese, per diffondere e sensibilizzare i cittadini alla cultura della donazione degli organi - promozione di opuscoli didattico-sociali per sensibilizzare i cittadini alla cultura della donazione degli organi - promozione attraverso le pratiche del volontariato attivo, sensibilizzazione alla solidarietà, al mutuo aiuto, alla banca del tempo. - promozione di iniziative atte a fornire la diffusione della cultura della donazione di organi tra la gente e organizzazioni di eventi sportivi tematici (riunioni sportive, atletica leggera ed incontri di calcio a livello regionale e nazionale), per diffondere la cultura dello sport tra soggetti socialmente svantaggiati e che versano in condizioni disagiate - promozione di iniziative culturali tese allo sviluppo economico, occupazionale e di riqualificazione del territorio per rilanciare attività autoctone attraverso politiche formative per lo sviluppo territoriale per favorire l’inserimento lavorativo e professionale di soggetti diversamente abili - organizzazione di corsi e attività di tipo formativo per:

a) prevenire la dispersione scolastica tra minori e soggetti a rischio b) contrastare la povertà educativa c) indirizzare i soggetti al recupero del gap esistente d) combattere la violenza di genere contro le donne

- promozione del volontariato attraverso il Servizio Civile Universale - organizzazione di eventi di beneficenza, assistenza a bambini malati oncologici terminali, clownterapia, sostegno a distanza a mezzo consulenza online attraverso servizi telematici, social, media a quanti ne facciano richiesta. Erogazione di servizi nel campo della donazione e trapianto di organi a sostegno di persone svantaggiate. - promozione della cultura della legalità con orientamento sociale indirizzato a giovani che svolgono il Servizio Civile Universale e a volontari che svolgono assistenza a favore di soggetti disagiati. Diffusione della cultura della donazione degli organi per ostacolare le opposizioni alla donazione e favorirne l’incremento a scopo trapianto. - tutela e consulenza a difesa dei diritti di malati e trapiantati per favorire le pari opportunità nel disbrigo delle pratiche inerenti le fasi pre e post- trapianto; - interventi di prevenzione e soccorso nel campo della Protezione Civile in qualità di Associazione di Volontariato, in occasione di eventi previsti dalle vigenti leggi.

4. L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. 5. L’associazione può creare reti e collaborazioni con altri soggetti ed enti del Terzo settore, amministrazioni pubbliche ed altri enti privati che abbiano finalità ad essa analoghe o affini, anche attivando intese e convenzioni. 6. L’associazione, inoltre, per poter perseguire pienamente le finalità istituzionali, può dotarsi di ogni struttura o strumento utile e adeguato, comprese strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altre imprese, enti, reti associative per il perseguimento di comuni obiettivi.

Titolo II - RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 - Ammissione degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge(7). Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Con la domanda di iscrizione a socio, ciascun associato dichiara di accettare in ogni parte e in ogni effetto lo statuto e i vari regolamenti ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali secondo le legislazione vigente in materia di privacy. Per essere ammessi all’Associazione in qualità di soci, le persone fisiche siano essi malati, trapiantati o sostenitori e onorari debbono necessariamente produrre domanda al Consiglio Direttivo secondo le modalità 1) via email 2) in forma scritta. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica decisione motivata all’interessato con delibera scritta. Contro la decisione di rigetto l’interessato può, successivamente presentare ricorso all'Assemblea. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta la partecipazione alla vita associativa per un periodo temporaneo.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di: - eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi; - essere informati e coinvolti nelle attività dell’associazione e frequentarne i locali; - esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dalla legge; - partecipare e votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. 2. Gli associati hanno il dovere di: - osservare il presente statuto e gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali; - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’associazione tutelandone il nome; - contribuire al funzionamento dell’associazione collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle attività statutarie; - versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo

Art. 6 – Qualifica di volontario e personale retribuito

Tutte le attività sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. 1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell’associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dell’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. 3. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione 4. Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del CTS. 5. L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del CTS e i rapporti con lo stesso personale sono disciplinati dalla legge. Il personale retribuito: - lavoratori dipendenti - prestatori di lavoro autonomo o di altra natura rientra esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’art.33 comma 1 del d.Lgs.3 Luglio 2017 n.117 CTS.

Art. 7 – Cessazione del rapporto associativo

1. Lo status di associato si perde per esclusione dovuta a gravi motivi qualora lo stesso: a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie; b) non partecipi, senza fornire un giustificato motivo, per 5 (cinque) volte consecutive all’Assemblea; c) non provveda al pagamento della eventuale quota associativa entro i termini stabiliti dai regolamenti; d) adotti comportamenti contrastanti con gli scopi dell’associazione o, in ogni caso, lesivi degli interessi dell’associazione. 2. Il provvedimento di esclusione è adottato dal Consiglio Direttivo e va motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa deliberazione. Contro tale provvedimento l’interessato può, nei termini stabiliti dal Regolamento attuativo, presentare ricorso all'Assemblea. 3. Lo status di associato si perde anche per: a) recesso volontario; b) scioglimento dell’ente associato; c) perdita dei requisiti necessari per l’ammissione. 4. L’associato può esercitare in qualunque momento il diritto di recesso comunicando tale volontà per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, al Consiglio Direttivo con effetto allo scadere dell’esercizio sociale in corso purché la relativa dichiarazione sia stata presentata almeno 3 (tre) mesi prima. 5. L’associato receduto o escluso non può rientrare in possesso di quote, erogazioni e contributi eventualmente già versati che non sono trasferibili né rivalutabili, e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Titolo III – ORGANI SOCIALI

Art. 8 - Gli organi sociali

1. Gli organi preposti al funzionamento dell’associazione sono:

- L’Assemblea generale dei soci; - Il Consiglio direttivo; - Il Presidente; - Il Vicepresidente; - Il Segretario; - Il Tesoriere; - I Consiglieri; - l’Organo di controllo (quando nominato); - Revisione legale dei conti (quando nominato);

2. Tutte le cariche sociali sono ricoperte da quanti facenti parte dell’associazione, sono scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati. 3. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito; ai componenti degli organi sociali non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. 4. I componenti degli organi sociali devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità; 5. La carica di Presidente e Legale Rappresentante non può essere ricoperta da soggetti con carichi penali pendenti.

ART. 9 – L’Assemblea generale dei soci

L’Assemblea degli associati 1. Tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il pagamento dell’eventuale quota associativa, hanno il diritto di votare in Assemblea, direttamente o indirettamente, e di eleggere democraticamente i componenti. 2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale ognuno dei quali ha diritto a un voto. Ciascun associato partecipa all’Assemblea in proprio o mediante delega scritta, con un massimo di tre deleghe. Agli associati possono essere attribuiti più voti in proporzione al numero dei loro associati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24, c. 2, CTS. 3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. 4. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente la data e l’ora, sia di prima che di seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. 5. L’avviso di convocazione va inviato a mezzo: posta ordinaria, e-mail all’indirizzo specificato dall’associato al momento dell’adesione e pubblicato sul sito internet dell’associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Può essere data comunicazione anche attraverso altri strumenti di comunicazione come social network e sistemi di messaggistica istantanea. 6. L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In tale caso l’Assemblea deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. 7. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo. 8. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione in libera visione agli associati. 9. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. 10. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. 12. L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi l’opportunità, oppure ne faccino richiesta scritta almeno un terzo dei soci. In questo caso sarà convocata entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta. In ogni caso sarà convocata dal presidente. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione in presenza di almeno i tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega. Gli stessi quorum si applicano alle delibere di trasformazione, fusione o scissione. 13. Per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti in proprio o per delega.

Art. 10 - Compiti dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria: - determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; - approva il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo nonché il bilancio sociale predisposti dal Consiglio direttivo; - nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne stabilisce il numero nel caso del Consiglio Direttivo; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - decide sui ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle richieste di ammissione e di esclusione dell’associazione; - approva il Regolamento attuativo; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. - elegge tra propri soci i componenti che si propongono a ricoprire le cariche rappresentative dell’associazione. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con lo statuto e con i versamenti delle quote sociali. Un’apposita commissione designata dal consiglio direttivo uscente composto da tre membri, presiede all’elezione, predispone l’elenco dei candidati e prepara le schede per le votazioni. Saranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti. Le elezioni sono valide se ad esse parteciperanno la maggioranza dei soci. Se il numero dei votanti risulterà inferiore alla metà degli aventi diritto al voto, le elezioni si ripeteranno dopo sette giorni, questa seconda votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti. Coloro che intenderanno candidarsi alle elezioni dovranno depositare la candidatura entro i sette giorni antecedenti alla data fissata;

2. L’Assemblea straordinaria: - delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo in conformità agli artt. 9 e 63, c. 4 e c. 5, del CTS; - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. 2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 9 (nove) componenti, da definirsi in numero dispari, eletti dall’Assemblea tra gli associati per la durata di 3 (tre) anni. 3. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente. 4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In seno al Consiglio non è ammessa delega. 5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest’ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni. 6. Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. 7. Tutti i consiglieri sono eletti dall’Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel Regolamento attuativo. 8. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, lo stesso Consiglio provvede alla loro sostituzione designando il primo dei non eletti e i nuovi nominati rimangono in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio. 9. In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione, che deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile, la quale potrà anche nominare diverso componente. 10. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri in carica si riduca a meno della metà l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato; i componenti del Consiglio rimangono comunque in carica sino a che non siano stati nominati i loro successori. 11. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per 3 (tre) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio stesso, e non potranno candidarsi a ricoprire tale carica per il successivo mandato. 12. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: a) disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’Assemblea in conformità al presente statuto; b) redigere il piano annuale, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, e il bilancio sociale sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea; c) predisporre e approvare il Regolamento di gestione il quale non può disporre contrarietà al Regolamento attuativo; d) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’associazione; e) pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente, l’avvio di collaborazioni e consulenze nonché adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario; f) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; g) deliberare in merito all’ammissione e all’esclusione dell’associazione nonché esercitare ogni altra competenza riconosciuta dalla legge o dallo statuto; 13. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano; 14. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, a tale scopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non componenti il Consiglio; 15. Le modalità di esercizio del potere di delega da parte del Consiglio Direttivo sono specificate nel Regolamento attuativo; 16. Il consiglio direttivo, di propria iniziativa o in seguito a domanda motivata da almeno un terzo dei soci, propone all’assemblea generale eventuali modifiche da apportare allo statuto a regolamento. Il progetto di modifica deve rimanere depositato nella sede sociale a disposizione dei soci per almeno quindici giorni. Le modifiche allo statuto e al regolamento si considereranno approvate se conseguono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci;

Art. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione, nonché Presidente del Consiglio Direttivo e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio. 2. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni. 3. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’associazione. 4. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano dell’associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi. 5. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’associazione. 6. Al Presidente inoltre compete: a) curare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; b) curare l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario; c) adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo; d) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 13 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente rappresenta dell’associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo. L’impedimento del Presidente deve essere comunicato al Consiglio Direttivo, il quale con delibera ne prende atto disponendo l’assunzione dei suoi poteri in capo al Vicepresidente.

ART. 14 – Il Segretario

Il segretario redige i verbali d’assemblea e delle sedute del consiglio direttivo, tiene l’archivio e la corrispondenza, provvede al tesseramento dei soci e ne mantiene aggiornato l’elenco.

ART. 15 – Il Tesoriere

Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, conserva ed aggiorna tutti i registri e i documenti e li tiene a disposizione per ogni eventuale richiesta da parte dei componenti del Consiglio direttivo e dei soci, secondi i principi di massima trasparenza.

ART. 16 – I Consiglieri

I consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei soci ed entrano a far parte del Consiglio Direttivo, esercitando regolare diritto di voto per tutte le decisioni che verranno assunte, atte a garantire il corretto funzionamento dell’esercizio di gestione associativa. I consiglieri restano in carica per 3 (tre anni) e sono eleggibili per almeno due mandati, salvo diversa approvazione dell’Assemblea dei soci.

ART. 17 - Organo di controllo

1. L’Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. 2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 4. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Revisione legale dei conti

1. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 – Provvedimenti disciplinari

A carico dei soci potranno essere adottati i seguenti provvedimenti: a) l’avvertimento; b) la sospensione temporanea per un periodo massimo di un anno; c) la radiazione dall’associazione. Le sanzioni di cui sopra sono deliberate dal consiglio direttivo;

ART. 20 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde: a) per dimissioni da presentare entro il trenta novembre di ogni anno; b) per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o che siano di grave pregiudizio al regolare funzionamento dell’associazione o alla sua immagine presso terzi e per azioni antistatutarie; c) radiazione per morosità: in tal caso per essere riammesso, il socio dovrà versare tutte le quote arretrate;

Titolo IV – RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO - BILANCIO

Art. 21 - Risorse economiche

L’associazione trae i mezzi finanziari per consentire il raggiungimento dei suoi scopi e delle sue finalità da: - quote associative - contributi pubblici e privati - terzi - donazioni e lasciti testamentari - rendite patrimoniali - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni - attività di raccolta fondi - erogazioni e da altre entrate in conformità alle finalità istituzionali.

Per le finalità di interesse generale prestata, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell’art.6 del Lgs.3 Luglio 2017 n.117 CTS.

Art. 22 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da: - beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; - eccedenze degli esercizi annuali; - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 23 – Bilancio e assenza di scopo di lucro

Nel redigere il bilancio associativo, le entrate e le uscite saranno registrate in cassa e la differenza costituirà l’avanzo, il disavanzo o il pareggio dell’attività annuale svolta;

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi dell’art.8 CTS, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 - Libri sociali obbligatori

1. L’associazione deve tenere i seguenti libri: - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l’organo); - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono (se previsto l’organo). 2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 26 - Bilancio e bilancio sociale

1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno e sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione. 2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il consuntivo. 3. L’associazione ha l’obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale.

Titolo V - SCIOGLIMENTO, DEVOLUZIONE E NORME FINALI

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’associazione scelta è UNITALSI Torre del Greco. 2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in via residuale, quanto previsto dal codice civile. 2. Fino all’istituzione ed effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, si applica l’art. 101, c.2 e c.3, CTS ai fini dell'individuazione degli enti del Terzo settore. 3. Prima della conclusione della procedura di trasmigrazione automatica dal Registro Regionale del Volontariato Campania al Registro unico nazionale del Terzo settore RUNTS, rimane in carica il Consiglio Direttivo dell’attuale A.T.O.M. Associazione Malati e Trapiantati di Organi unitamente ai consiglieri del Consiglio Direttivo. Costoro rimarranno in carica, mantenendo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fino alla convocazione dell’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal presente statuto. 4. I limiti di mandato per i componenti del Consiglio Direttivo e per il Presidente, come previsti dagli artt. 11 e 12 del presente statuto si computano a partire dal primo rinnovo di tali organi successivo all’entrata in vigore del presente statuto.

Torre del Greco -Letto, approvato e sottoscritto in assemblea il giorno 18.01.2021

 

 


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    Atto costitutivo   Registro Regionale del Volontariato - Decreto    
             
    Statuto   S.I.S.S. Iscrizione Albo Telematico Campania    
             
    Consiglio Direttivo   Iscrizione - Diventare socio    
             
    O.N.L.U.S. Decreto   Donazioni - Erogazioni liberali    
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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