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ART. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede
È costituita ai sensi dell’articolo 36 del Codice
Civile, l’Associazione Malati e Trapiantati di
Organi A.T.O.M. con nuova sede in Torre del Greco in
vico 1° Cappuccini n.2 in data quattro maggio
millecentonovantotto;
ART. 2 – Scopi e Finalità
È costituita l’associazione senza fini di lucro per
l’assistenza ai malati in attesa di trapianto o ai
già trapiantati di organi, al reinserimento nella
vita sociale degli stessi e in particolare
garantendo a coloro che si sono trapiantati o in
lista di attesa in altre regioni d’Italia o
all’estero, sia all’assistenza sanitaria che ai
relativi rimborsi per recarsi presso i rispettivi
centri trapianto, provvedendo ad assistere anziani,
persone malate non autosufficienti e portatori di
handicap; l’associazione promuove con particolare
risalto, iniziative atte a fornire la diffusione
della cultura della donazione di organi tra la gente.
Provvede ad organizzare riunioni sportive, atletica
leggera ed incontri di calcio a livello regionale e
nazionale, per diffondere la cultura dello sport tra
trapiantati d’organi ed inoltre attività ricreative
da svolgersi presso le case di riposo o luoghi di
sofferenza.
L’A.T.O.M. si propone quale soggetto attuatore per
iniziative culturale tese allo sviluppo economico,
occupazionale e di riqualificazione del territorio
per rilanciare attività autoctone attraverso
politiche formative per lo sviluppo territoriale. Lo
scopo è di favorire l’inserimento lavorativo e
professionale di soggetti diversamente abili;
ART. 3 – Associazione (A.T.O.M.)
L’associato dichiara di accettare in ogni parte e in
ogni effetto lo statuto e i vari regolamenti;
ART. 4 – Natura
L’associazione ha carattere di solo volontariato,
aiutare e difendere i diritti di trapiantati
d’organi;
ART. 5 – Soci
Possono far parte dell’associazione in qualità di
soci, le persone fisiche siano essi malati,
trapiantati o sostenitori e onorari. I soci hanno
diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere
la tessera sociale, usufruire di tutti i vantaggi
che questa può offrire agli affiliati soci
dell’associazione;
ART. 6 – Mezzi finanziari
L’associazione trae i mezzi finanziari per
consentire il raggiungimento dei suoi scopi e delle
sue finalità dalle quote e dai contributi
associativi, da terzi, da lasciti, donazioni ed
erogazioni e da altre entrate in conformità alle
finalità istituzionali;
ART. 7 - Gli organi preposti al funzionamento
dell’associazione sono:
1) L’Assemblea generale dei soci;
2) Il Consiglio direttivo;
3) Il Presidente;
4) Il Vicepresidente;
5) Il Segretario;
6) Il Tesoriere;
7) I Consiglieri.
Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo
gratuito;
ART. 8 – L’Assemblea generale dei soci
L’assemblea generale dei soci è l’organo supremo
deliberativo dell’associazione, l’assemblea generale
dei soci è sia ordinaria che straordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente
almeno una volta all’anno e per essere valida deve
riunire in prima convocazione un terzo dei soci, in
seconda convocazione, che può venire se non è
trascorsa almeno mezz’ora dall’orario stabilito per
la prima, l’assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti; per essere
ammessi all’assemblea i soci dovranno esibire la
tessera sociale vidimata per l’anno in corso.
L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta
il consiglio direttivo ne ravvisi l’opportunità,
oppure ne faccino richiesta scritta almeno un terzo
dei soci. In questo caso sarà convocata entro
quindici giorni dalla data di ricezione della
richiesta. In ogni caso caso sarà convocata dal
presidente. Le delibere delle assemblee sia
ordinarie che straordinarie sono prese a maggioranza
di voti tra i presenti;
ART. 9 – Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo direttivo
dell’associazione ed è formato da un minimo di sette
ad un massimo di tredici membri; esso viene eletto
dall’assemblea generale dei soci. I consiglieri
durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un
presidente, due vicepresidenti, un segretario ed un
tesoriere. Il vicepresidente sostituisce il
presidente in caso di assenza o impedimento. Il
Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne facciano
domanda almeno la metà più uno del consiglio stesso.
Spetta al consiglio direttivo di svolgere il
programma di attività dell’associazione approvato
dall’assemblea generale, di amministrare il
patrimonio e gli incassi sociali, di sottoporre
annualmente all’assemblea generale ordinaria, il
rendiconto sia finanziario che amministrativo della
gestione presentata dal segretario e dal tesoriere e
di sottoporre annualmente il bilancio di previsione
sempre all’assemblea generale di stabilire l’importo
delle quote annue dell’associazione.
Il consiglio direttivo, qualora ne ravvisi la
necessità, può affidare particolari mansioni di
carattere organizzativo ai soci non facenti parte
del consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo
stipula inoltre tutti gli atti dell’associazione, i
quali porteranno la firma del presidente o di chi ne
fa le veci. Il componente del consiglio direttivo
che si assenta dalle riunioni per più di tre volte
consecutive, senza giustificato motivo, sarà
considerato dimissionario. Le decisioni del
consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei
voti dei consiglieri presenti e in caso di parità
prevale quello del presidente. Le decisioni del
consiglio direttivo sono valide se alle riunioni
prende parte la maggioranza dei consiglieri in
carica;
ART. 10 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti
l’associazione nei confronti di terzi;
ART. 11 – Il Vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso
di assenza o inadempienza, per quegli incarichi che
il presidente ritiene opportuno affidargli,
nell’interesse dell’associazione;
ART. 12 – Il Segretario
Il segretario redige i verbali d’assemblea e delle
sedute del consiglio direttivo, tiene l’archivio e
la corrispondenza, provvede al tesseramento dei soci
e mantiene aggiornato l’elenco soci;
ART. 13 – Il Tesoriere
Il tesoriere conserva ed aggiorna tutti i registri e
i documenti e li tiene a disposizione per ogni
eventuale richiesta da parte dei componenti del
consiglio diretivo. Il tesoriere provvede alla
riscossione delle entrate ed al pagamento delle
spese;
ART. 14 – Modiche allo Statuto ed al Regolamento
Il consiglio direttivo, di propria iniziativa o in
seguito a domanda motivata da almeno un terzo dei
soci, propone all’assemblea generale eventuali
modifiche da apportare allo statuto a regolamento.
Il progetto di modifica deve rimanere depositato
nella sede sociale a disposizione dei soci per
almeno quindici giorni. Le modifiche allo statuto e
al regolamento si considereranno approvate se
conseguono il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei soci;
ART. 15 – Elezioni
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con lo
statuto.
Potranno essere eletti tutti i soci in regola con lo
statuto e con i versamenti delle quote sociali.
Un’apposita commissione designata dal consiglio
direttivo uscente composto da tre membri, presiede
all’elezione, predispone l’elenco dei candidati e
prepara le schede per le votazioni.
Saranno eletti coloro che riporteranno il maggior
numero di voti. Le elezioni sono valide se ad esse
parteciperanno la maggioranza dei soci. Se il numero
dei votanti risulterà inferiore alla metà degli
aventi diritto al voto, le elezioni si ripeteranno
dopo sette giorni, questa seconda votazione sarà
valida qualunque sia il numero dei votanti. Coloro
che intenderanno candidarsi alle elezioni dovranno
depositare la candidatura entro i sette giorni
antecedenti alla data fissata;
ART. 16 – Provvedimenti disciplinari
A carico dei soci potranno essere adottati i
seguenti provvedimenti:
a) l’avvertimento;
b) la sospensione temporanea per un periodo massimo
di un anno;
c) la radiazione dall’associazione.
Le sanzioni di cui sopra sono deliberate dal
consiglio direttivo;
ART. 17 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni da presentare entro il trenta
novembre di ogni anno;
b) per radiazione a causa di azioni ritenute
disonorevoli o che siano di grave pregiudizio al
regolare funzionamento dell’associazione o alla sua
immagine presso terzi e per azioni antistatutarie;
c) radiazione per morosità: in tal caso per essere
riammesso, il socio dovrà versare tutte le quote
arretrate;
ART. 18 – Bilancio e patrimonio
Le entrate e le uscite saranno registrate in cassa e
la differenza costituirà l’avanzo, il disavanzo o il
pareggio dell’attività annuale svolta;
ART. 19 – Scioglimento, cessazione, estinzione
dell’associazione
In caso di scioglimento, cessazione ovvero
estinzione, indipendentemente dalla sua forma
giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento
della liquidazione saranno devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico
o analogo settore, secondo le indicazioni contenute
nello statuto o negli accordi degli aderenti, o in
mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.
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scarica lo Statuto dell'A.T.O.M.
(pdf)

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