ART. 1 –
Costituzione, Denominazione e Sede -
È costituita ai sensi dell’articolo 36 del
Codice Civile, l’Associazione Malati e
Trapiantati di Organi A.T.O.M. con nuova
sede in Torre del Greco in vico 1°
Cappuccini n. 2 in data quattro maggio
millecentonovantotto;
ART. 2 – Scopi e Finalità - È costituita
l’associazione senza fini di lucro per l’assistenza ai malati in attesa
di trapianto o ai già trapiantati di organi, al reinserimento nella vita
sociale degli stessi e in particolare garantendo a coloro che si sono
trapiantati o in lista di attesa in altre regioni d’Italia o all’estero,
sia all’assistenza sanitaria che ai relativi rimborsi per recarsi presso
i rispettivi centri trapianto, provvedendo ad assistere anziani, persone
malate non autosufficienti e portatori di handicap; l’associazione
promuove con particolare risalto, iniziative atte a fornire la
diffusione della cultura della donazione di organi tra la gente.
Provvede ad organizzare riunioni sportive, atletica leggera ed incontri
di calcio a livello regionale e nazionale, per diffondere la cultura
dello sport tra trapiantati d’organi ed inoltre attività ricreative da
svolgersi presso le case di riposo o luoghi di sofferenza. L’A.T.O.M. si
propone quale soggetto attuatore per iniziative culturale tese allo
sviluppo economico, occupazionale e di riqualificazione del territorio
per rilanciare attività autoctone attraverso politiche formative per lo
sviluppo territoriale. Lo scopo è di favorire l’inserimento lavorativo e
professionale di soggetti diversamente abili;
ART. 3 –
Associazione (A.T.O.M.)
- L’associato
dichiara di accettare in ogni parte e in ogni effetto lo statuto e i
vari regolamenti;
ART. 4 – Natura - L’associazione ha
carattere di solo volontariato, aiutare e difendere i diritti di
trapiantati d’organi;
ART. 5 – Soci - Possono far parte
dell’associazione in qualità di soci, le persone fisiche siano essi
malati, trapiantati o sostenitori e onorari. I soci hanno diritto di
frequentare i locali sociali, di ricevere la tessera sociale, usufruire
di tutti i vantaggi che questa può offrire agli affiliati soci
dell’associazione;
ART. 6 – Mezzi finanziari - L’associazione
trae i mezzi finanziari per consentire il raggiungimento dei suoi scopi
e delle sue finalità dalle quote e dai contributi associativi, da terzi,
da lasciti, donazioni ed erogazioni e da altre entrate in conformità
alle finalità istituzionali;
ART. 7 - Gli organi preposti al funzionamento
dell’associazione sono:
1)
L’Assemblea generale dei soci;
2)
Il
Consiglio direttivo;
3)
Il
Presidente;
4)
Il
Vicepresidente;
5)
Il
Segretario;
6)
Il
Tesoriere;
7)
I
Consiglieri.
Tutte le cariche
sociali sono esercitate a titolo gratuito;
ART. 8 – L’Assemblea generale dei soci -
L’assemblea generale dei soci è l’organo supremo deliberativo
dell’associazione, l’assemblea generale dei soci è sia ordinaria che
straordinaria. L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno
una volta all’anno e per essere valida deve riunire in prima
convocazione un terzo dei soci, in seconda convocazione, che può venire
se non è trascorsa almeno mezz’ora dall’orario stabilito per la prima,
l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei
presenti; per essere ammessi all’assemblea i soci dovranno esibire la
tessera sociale vidimata per l’anno in corso. L’assemblea
straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo ne
ravvisi l’opportunità, oppure ne faccino richiesta scritta almeno un
terzo dei soci. In questo caso sarà convocata entro quindici giorni
dalla data di ricezione della richiesta. In ogni caso caso sarà
convocata dal presidente. Le delibere delle assemblee sia ordinarie che
straordinarie sono prese a maggioranza di voti tra i presenti;
ART. 9 – Il Consiglio direttivo -
Il Consiglio direttivo è l’organo direttivo dell’associazione ed è
formato da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri; esso
viene eletto dall’assemblea generale dei soci. I consiglieri durano in
carica due anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio
direttivo elegge tra i suoi membri un presidente, due vicepresidenti, un
segretario ed un tesoriere. Il vicepresidente sostituisce il presidente
in caso di assenza o impedimento.
Il Consiglio
direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga
opportuno, o quando ne facciano domanda almeno la metà più uno del
consiglio stesso. Spetta al consiglio direttivo di svolgere il programma
di attività dell’associazione approvato dall’assemblea generale, di
amministrare il patrimonio e gli incassi sociali, di sottoporre
annualmente all’assemblea generale ordinaria, il rendiconto sia
finanziario che amministrativo della gestione presentata dal segretario
e dal tesoriere e di sottoporre annualmente il bilancio di previsione
sempre all’assemblea generale di stabilire l’importo delle quote annue
dell’associazione.
Il consiglio
direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può affidare particolari
mansioni di carattere organizzativo ai soci non facenti parte del
consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo stipula inoltre tutti gli
atti dell’associazione, i quali porteranno la firma del presidente o di
chi ne fa le veci. Il componente del consiglio direttivo che si assenta
dalle riunioni per più di tre volte consecutive, senza giustificato
motivo, sarà considerato dimissionario. Le decisioni del consiglio
direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti e
in caso di parità prevale quello del presidente. Le decisioni del
consiglio direttivo sono valide se alle riunioni prende parte la
maggioranza dei consiglieri in carica;
ART. 10 – Il Presidente - Il
Presidente rappresenta a tutti gli effetti l’associazione nei confronti
di terzi;
ART. 11 – Il Vicepresidente - Il
vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o
inadempienza, per quegli incarichi che il presidente ritiene opportuno
affidargli, nell’interesse dell’associazione;
ART. 12 – Il Segretario - Il
segretario redige i verbali d’assemblea e delle sedute del consiglio
direttivo, tiene l’archivio e la corrispondenza, provvede al
tesseramento dei soci e mantiene aggiornato l’elenco soci;
ART. 13 – Il Tesoriere - Il tesoriere
conserva ed aggiorna tutti i registri e i documenti e li tiene a
disposizione per ogni eventuale richiesta da parte dei componenti del
consiglio direttivo. Il tesoriere provvede ala riscossione delle entrate
ed al pagamento delle spese;
ART. 14 – Modiche allo Statuto ed al Regolamento
- Il consiglio direttivo, di propria iniziativa o in seguito
a domanda motivata da almeno un terzo dei soci, propone all’assemblea
generale eventuali modifiche da apportare allo statuto a regolamento. Il
progetto di modifica deve rimanere depositato nella sede sociale a
disposizione dei soci per almeno quindici giorni. Le modifiche allo
statuto e al regolamento si considereranno approvate se conseguono il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci;
ART. 15 – Elezioni - Hanno
diritto di voto tutti i soci in regola con lo statuto. Potranno essere
eletti tutti i soci in regola con lo statuto e con i versamenti delle
quote sociali. Un’apposita commissione designata dal consiglio direttivo
uscente composto da tre membri, presiede all’elezione, predispone
l’elenco dei candidati e prepara le schede per le votazioni. Saranno
eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti. Le elezioni
sono valide se ad esse parteciperanno la maggioranza dei soci. Se il
numero dei votanti risulterà inferiore alla metà degli aventi diritto al
voto, le elezioni si ripeteranno dopo sette giorni, questa seconda
votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti. Coloro che
intenderanno candidarsi alle elezioni dovranno depositare la candidatura
entro i sette giorni antecedenti alla data fissata;
ART. 16 – Provvedimenti disciplinari -
A carico dei soci potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
a) l’avvertimento;
b) la sospensione
temporanea per un periodo massimo di un anno;
c) la radiazione
dall’associazione.
Le sanzioni di cui
sopra sono deliberate dal consiglio direttivo;
ART. 17 – Perdita della qualifica di socio
- La qualifica di socio si perde:
a)
per
dimissioni da presentare entro il trenta novembre di ogni anno;
b)
per
radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o che siano di grave
pregiudizio al regolare funzionamento dell’associazione o alla sua
immagine presso terzi e per azioni antistatutarie;
c)
radiazione per morosità: in tal caso per essere riammesso, il socio
dovrà versare tutte le quote arretrate;
ART. 18 – Bilancio e patrimonio -
Le entrate e le uscite saranno registrate in cassa e la differenza
costituirà l’avanzo, il disavanzo o il pareggio dell’attività annuale
svolta;
ART. 19 – Scioglimento, cessazione, estinzione
dell’associazione - In caso di scioglimento, cessazione
ovvero estinzione, indipendentemente dalla sua forma giuridica, i beni
che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad
altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo
settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi
degli aderenti, o in mancanza, secondo le disposizioni del Codice
Civile.
********************* FINE ********************** |