Erogazioni liberali - Deducibilità
fiscale delle erogazioni liberali -
Legge "Più dai meno versi"
La Legge n. 80 del 14
maggio 2005 ha convertito il decreto-legge
n. 35 del 14 marzo 2005, e nell’articolo
n. 14 riguarda la nuova regolamentazione
sulla deducibilità fiscale delle
erogazioni liberali effettuate dopo il
17 marzo 2005. La circolare n.
39/E dell’Agenzia delle entrate datata
19 agosto 2005 fornisce ulteriori
indicazioni e precisazioni operative.
A partire dal periodo
d’imposta 2005 è possibile, per imprese
e per persone fisiche, dedurre le
donazioni a favore di Onlus,
associazioni di promozione sociale e
fondazioni nella misura del 10% del
reddito imponibile e fino a un massimo
di 70.000 € l'anno.
Resta ferma la facoltà di
applicare le disposizioni di cui
all'articolo 100, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
Pertanto, qualora il
titolare di reddito d’impresa, in
applicazione della richiamata
disposizione, effettui liberalità a
favore di soggetti indicati sia nel
comma 1 dell’articolo 14 del d.l. n. 35
del 2005, sia nell’articolo 100, comma
2, del TUIR, lo stesso ha la facoltà di
applicare, in alternativa, l’una o
l’altra disposizione nel rispetto delle
relative condizioni.
La lettura
logico-sistematica delle due
disposizioni in argomento induce a
ritenere che la scelta effettuata debba
rimanere ferma per tutto il periodo
d’imposta.
I
soggetti beneficiari delle deduzioni
possono essere:
- Persone fisiche
soggette all’IRPEF
- Enti soggetti all’IRES
Si tratta dei soggetti
richiamati dall’articolo 73 del TUIR e,
in particolare, società ed enti
commerciali e non commerciali.
Le donazioni possono essere effettuate a
favore di:
ONLUS, Organizzazioni non
lucrative di Utilità Sociale (articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460), comprese le cosiddette
"ONLUS di diritto" e le "ONLUS parziali".
Associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro
nazionale (articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 7 dicembre 2000 n. 383) e i
loro livelli territoriali.
Fondazioni e associazioni
(decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42) riconosciute, con personalità
giuridica, aventi per oggetto statutario
la tutela, promozione e valorizzazione
dei beni di interesse artistico, storico
e paesaggistico.
Le erogazioni in denaro
a favore delle associazioni non-profit
devono essere effettuate avvalendosi di
specifici sistemi di pagamento: banca,
ufficio postale, carte di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari.
Il vincolo è fissato per avere effettiva
documentazione dell’avvenuta donazione.
Le organizzazioni che
ricevono l'erogazione liberale hanno
l’obbligo della tenuta di scritture
contabili, complete e analitiche,
rappresentative dei fatti di gestione.
Sono inoltre tenute alla redazione,
entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, di un apposito documento
rappresentativo della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria (stato
patrimoniale e rendiconto gestionale).
L’ente
che riceve la somma deve inoltre
rilasciare una ricevuta che comprovi
l’avvenuto ricevimento dell’erogazione
evidenziando la propria natura giuridica
e attestando che il soggetto (indicare
le generalità di chi ha erogato la somma)
ha versato a mezzo (indicare se bonifico
bancario, …) una somma pari a euro (indicare
quanto è stato ricevuto
dall’associazione a titolo di erogazione
liberale) e che utilizzerà i fondi
ricevuti per lo svolgimento di attività
solidaristiche e sociali istituzionali.
Le altre agevolazioni
fiscali sulle erogazioni liberali
In alternativa alla
deducibilità sopra illustrata è
possibile per le associazioni di cui
sopra e per le associazioni di
promozione sociale iscritte ai registri
regionali usufruire di quanto previsto
nel Testo Unico delle imposte sui
redditi (TUIR), artt. 15 e 100.
Le persone fisiche che
effettuano erogazioni liberali in denaro
alle associazioni possono fruire della
detrazione dall’Irpef nella misura del
19% da calcolare su un importo massimo
di 2.065,83 euro.
È necessario che le
erogazioni siano effettuate tramite
versamento postale o bancario, o con
carte di credito, carte prepagate,
assegni bancari o circolari.
Le imprese (imprenditori
individuali, società di persone, società
di capitali, enti commerciali, eccetera),
invece, a fronte di erogazioni liberali
in denaro a favore delle organizzazioni
suddette possono dedurre dal reddito di
impresa un importo non superiore a
1.549,37 euro o al 2% del reddito di
impresa dichiarato.
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